Lo Smog fa da padrone... scatta il Blocco programmato del traffico a Brescia

ordinanza per l’attuazione del Piano di Azione regionale "per il contenimento dell’ inquinamento atmosferico da traffico" nel periodo autunno-inverno 2006-2007

BRESCIA: ORDINANZA di adozione dei provvedimenti temporanei per l’attuazione del Piano di Azione regionale“per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico” " autunno-inverno 2006/2007.

dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 , dal lunedi’ al venerdi’ (escluse le giornate festive infrasettimanali dell’ 1 novembre, 8 -25 -26 dicembre 2006 e del 01 gennaio e 15 febbraio 2007), del periodo dal 01.11.2006 al 31.03.2007, è interdetta la circolazione veicolare sul territorio comunale di Brescia;

Sono esclusi dal blocco:
gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A, e successive direttive, e di massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive direttive;
i motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/ CEE, capitolo 5, e successive direttive;
i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;


Il divieto di circolazione non si applica altresì:
agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle forze di polizia, delle ff.aa. dei vigili del fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
agli autoveicoli di pronto soccorso;
ai mezzi di trasporto pubblico e scuolabus;
ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
alle autovetture targate CD e CC (corpi diplomatici e consolari);
agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci , alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
agli autoveicoli dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario al raggiungimento del proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
per i veicoli che accompagnano i bambini frequentanti gli asili nido, le scuole materne e le scuole elementari, relativamente ad un tempo massimo di minuti 20 negli orari di apertura e chiusura dei plessi scolastici;
agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
ai veicoli con targa estera.


Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.

Il divieto di circolazione, per le misure di “blocco programmato” , non si applica:
ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ed alla tangenziale sud di Brescia;
ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici e cioè al piazzale antistante l’ortomercato, per i veicoli provenienti dal casello autostradale di Brescia-ovest e per quelli provenienti dalla tangenziale sud (ss.11) in uscita sulla tangenziale ovest, ed al parcheggio area “spettacoli viaggianti” di via Borgosatollo per i veicoli in uscita dal casello autostradale
di Brescia-centro e dall’uscita della tangenziale sud (ss.11) su via della Volta;

LEGGI TUTTA l’Ordinanza Prot. N. 46406/ 06/N

LEGGI BLOCCO TRAFFICO A TORINO
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