Berlusconi: primo impegno del governo è la sicurezza dei cittadini

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Roma: “Tra le risposte che il governo deve dare, certamente la più importante è quella della sicurezza per i cittadini“. Così il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, al termine del vertice sulla sicurezza che si è svolto il giorno di ferragosto al Viminale.

Insieme al presidente del Consiglio, hanno partecipato alla riunione del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, il ministro della Giustizia, Angelino Alfano e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta.

LANTIMAFIA DELLE LEGGI
Il Governo ha profondamente riformato il settore delle misure antimafia, dapprima con il decreto-legge "sicurezza” 23 maggio 2008 n. 92 e poi con la nuova legge 15 luglio 2009, n. 94 in materia di sicurezza pubblica, pubblicata il 24 luglio 2009 ed entrata in vigore l8 agosto 2009.

Questi due provvedimenti prevedono:
1) Lampliamento del campo di applicazione delle misure di prevenzione.
Il D.L. 92/2008 prevede la possibilità di applicare tali misure ai soggetti indiziati di gravi reati associativi (come le associazioni finalizzate alla tratta di persone, ai sequestri di persona a scopo di estorsione, al traffico di droghe). La L. 94/2009 ha esteso ulteriormente listituto agli indiziati di trasferimento fraudolento o di possesso ingiustificato di valori, reati spesso correlati allinfiltrazione mafiosa nelleconomia legale. In origine, le misure di prevenzione si applicano agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

2) Nuovi poteri del procuratore nazionale antimafia (PNA).
Al PNA è stato attribuito anche il coordinamento di tutti i procedimenti di prevenzione, che si affianca ai poteri già esercitati dal PNA nelle indagini relative ai delitti di criminalità organizzata (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.). Tale coordinamento si estende a tutti i procedimenti di prevenzione e non solo quelli avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali (quindi, comprende anche quelli in cui la proposta di adozione della misura di prevenzione sia venuta dal Questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia ai sensi dellart. 2 della legge n. 575 del 1965).

Per lo svolgimento di questi compiti, il Procuratore nazionale dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive per regolarne l’impiego a fini investigativi.

Il potere di chiedere lapplicazione della misure di prevenzione è stato inoltre attribuito anche al procuratore distrettuale antimafia e al direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA). Ciò consente di valorizzare l’esperienza delle Direzioni distrettuali antimafia, già competenti a effettuare le indagini per lapplicazione delle suddette misure. La norma previgente attribuiva tale facoltà soltanto al procuratore nazionale antimafia, al procuratore della Repubblica e al questore.

3) La possibilità di applicare disgiuntamente le misure di prevenzione personali e patrimoniali.
Con il D.L. 92/2008, il Governo ha previsto che il sequestro e la confisca possono essere proposti disgiuntamente dalle misure di prevenzione personali. Questa modifica consente di eseguire la confisca anche in caso di morte del soggetto (in questo caso, il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa). In precedenza, il sequestro e la confisca di prevenzione potevano essere applicati soltanto quando era in atto una misura personale.

Inoltre, la nuova legge sulla sicurezza pubblica ha previsto che le misure patrimoniali possono essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto. Viene, così, ampliato lambito di applicazione della confisca di prevenzione. Lufficio procedente dovrà, infatti, limitarsi ad acquisire un unico qualificato indizio, attinente alla disponibilità di beni di valore sproporzionato al reddito o alla attività economica del soggetto, basandosi, p. es., su una misura di prevenzione personale applicata in passato, ma non più in atto.

4) Ampliamento dei poteri del Questore
Il questore potrà esercitare più facilmente i poteri in materia di misure di prevenzione. In particolare, potrà applicare il divieto di possedere gli oggetti di cui all’art. 4 della legge n. 1423 del 1956, indipendentemente dalla notifica della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale.
Il divieto riguarda soggetti ritenuti pericolosi, già condannati in via definitiva per delitti non colposi, ai quali è vietato il possesso o luso di apparati di comunicazione radiotrasmittente, di radar e visori notturni, di indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, di mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, o comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

5) Applicazione più ampia della "confisca per equivalente”,
La confisca per equivalente colpisce qualsiasi bene di cui il condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Il pacchetto sicurezza consente allautorità giudiziaria di disporre la confisca per equivalente anche nei casi di condanna per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (sinora, questo istituto era previsto per reati come lusura, i delitti contro la pubblica amministrazione e il crimine organizzato transnazionale).
Inoltre, è stata prevista la revoca dellassegnazione o della destinazione dei beni confiscati, qualora essi, a seguito dellassegnazione/destinazione, siano rientrati nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca.

6) Nullità per legge dei trasferimenti fittizi di beni a terzi.
Con la sentenza che dispone la confisca, il giudice può dichiarare la nullità degli atti di disposizione compiuti sui beni, in quanto fittizi, p. es., i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dellascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado.

7) Norme più efficienti per la conservazione e lamministrazione dei beni sequestrati
La legge prevede che lautorità giudiziaria deve affidare in custodia agli organi di polizia i beni mobili, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati alle organizzazioni criminali, che potranno essere usati anche per esigenze di polizia giudiziaria.

Gli stessi beni possono essere affidati anche ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici che li usino per finalità di giustizia, protezione civile o tutela dellambiente.
Nel caso di sequestro di aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, l’autorità giudiziaria dovrà invece nominare un amministratore giudiziario scelto in un apposito Albo nazionale, articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale.
In questultimo caso, lamministratore giudiziario deve presentare al tribunale, entro 6 mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sui beni aziendali sequestrati e sullo stato dellattività aziendale. Lamministratore potrà intervenire sulla gestione dellazienda sequestrata e utilizzare, per le spese di conservazione e amministrazione, le somme di denaro sequestrate nel procedimento.
Attualmente, il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni mobili (e immobili) sequestrati, spetta a un amministratore nominato dal tribunale (con lo stesso decreto di sequestro)

8) Aggravamento del carcere duro (art. 41-bis)
La legge 94/2009 ha previsto un sensibile aggravamento del regime carcerario speciale dellart. 41-bis.
E stata prevista unestensione dei reati per i quali può essere disposto il carcere duro.
La durata massima del regime carcerario speciale è stata allungata da 2 a 4 anni, con possibilità di successive proroghe più ampie.
Le restrizioni previste dalla legge sono divenute tutte obbligatorie e sono state aggravate: è stato ridotto il numero dei colloqui con familiari e difensori, è stato introdotto lobbligo di videoregistrazione dei colloqui, è stata imposta ladozione di misure per rendere assolutamente impossibile la comunicazione tra detenuti.
E stato introdotto il reato di agevolazione ai detenuti sottoposti al regime carcerario speciale, con pene fino a cinque anni di reclusione.

9) Il principio della responsabilità delle società per i reati di criminalità organizzata
La legge sulla sicurezza pubblica prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dellente, nel cui interesse sono commessi reati di criminalità organizzata, applicando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per una serie di reati, espressamente indicati, il giudice potrà applicare alla persona giuridica sanzioni pecuniarie e interdittive e disporre la confisca e la pubblicazione della sentenza.
La responsabilità dellente sussiste quando i reati sono commessi nellinteresse dellente stesso o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell’ente o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
I reati per i quali potrà scattare la responsabilità dellente sono quelli di maggiore allarme sociale (associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, alla riduzione o mantenimento in schiavitù, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, la fabbricazione o cessione di armi da guerra, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).
In questi casi, la legge prevede sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote (lente potrà essere condannato a una sanzione fino a 1.549.000 euro) .

In caso di condanna, dovranno essere irrogate allente, per almeno un anno, sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli già concessi).
Infine, se lente viene stabilmente utilizzato allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti, linterdizione dallesercizio dellattività dovrà essere definitiva.

10) Le misure amministrative di contrasto alle mafie
Molto importanti sono anche le altre misure di natura amministrativa previste nella legge sulla sicurezza pubblica.
Al fine di prevenire le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, è attribuito al prefetto il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri.
Il Prefetto potrà avvalersi di gruppi interforze formati da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, rappresentanti del provveditorato alle opere pubbliche, che già operano, in collegamento con la Direzione investigativa antimafia nellazione di sorveglianza nelle grandi opere.
Le modalità per il rilascio delle relative comunicazioni e informazioni sono rimesse a un regolamento di delegificazione da emanare entro tre mesi.

La legge sulla sicurezza pubblica stabilisce che nei confronti dei soggetti contemplati dalla normativa antiriciclaggio (ad es., banche, istituti di credito pubblici e privati, societa` fiduciarie istituti e società che esercitano la raccolta del risparmio o lintermediazione finanziaria), lAlto commissario antimafia può svolgere accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.

Novellando lart. 38 del c.d. codice dei contratti pubblici, la nuova legge prevede lesclusione dalla partecipazione alle gare di soggetti che, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravata, non hanno denunciato i fatti allautorità giudiziaria. Questa disposizione non opera quando il fatto è stato commesso in stato di necessità o di legittima difesa ovvero nell’adempimento di un dovere
Novellando il D.L. 151/2008, la nuova legge esclude che i benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata possano essere concessi a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata. Lesclusione dai benefici viene estesa al convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti indagati per reati di mafia o nei cui confronti è applicata una misura di prevenzione.
Infine, la legge 94/2009 modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso.
E prevista la non candidabilità temporanea dei responsabili dello scioglimento e alcune misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti dellente locale, allo scopo di contrastare il manifestarsi di fenomeni di collegamento di questi ultimi con la criminalità mafiosa.